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Nuovo regolamento in Emilia Romagna per gli Impianti termici

Il 30 luglio 2018 la Regione Emilia Romagna ha approvato la modifica del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n.1  in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Riportiamo in grassetto e sottolinate le modifiche effettuate :

Art.5 Libretto di impianto

5. Il libretto di impianto di cui al comma 1 viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:

 b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 , ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore  una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell’art. 27 del presente regolamento: in tali casi, la scadenza di cui  al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima, qualora essa superi il termine del 31 dicembre 2019;

Art. 9 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico

12. Nell’esercizio delle sue funzioni, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile dell’impianto        è tra l’altro tenuto a:

e) realizzare entro i termini temporali previsti gli interventi necessari a riportare l’impianto in condizioni di conformità alla norma, a fronte della segnalazione di condizioni di grave pericolo,  o  di anomalie o difformità anche tali da non generare situazioni di pericolo immediato, o di altre condizioni di non conformità alla vigente normativa, rilevate nel corso delle operazioni di controllo funzionale, di controllo di efficienza energetica o di ispezione,  e segnalate  dall’Organismo di Accreditamento ed Ispezione con le modalità previste dal presente regolamento;

Art.15 Controllo di efficienza energetica degli impianti termici

11. Entro i successivi 90 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Qualora il Rapporto di  Controllo di Efficienza Energetica riporti delle raccomandazioni o prescrizioni, la trasmissione deve avvenire il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 30 giorni. La trasmissione del Rapporto ha luogo esclusivamente per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER: a tal fine, le imprese di installazione o manutenzione accedono al  catasto regionale degli impianti termici CRITER utilizzando le procedure di identificazione e registrazione appositamente predisposte sulla base del sistema pubblico di identità digitale, ai sensi dell’art. 65 lett. b) del D.Lgs. 82/2005 e s.m.

Art. 18 Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici

 2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e  100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica o del rapporto di controllo funzionale e manutenzione effettuato ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 17 è di norma sostitutivo dell’ispezione. Il programma delle ispezioni di cui al punto 3 tiene comunque conto della necessità di effettuare ispezioni anche su tali impianti, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica ai sensi del comma 1 dell’art. 71 del DPR 445/2000.

3. Entro il 30 dicembre di ogni anno, l’Organismo di Accreditamento ed Ispezione definisce un programma delle ispezioni da effettuare nel corso dell’anno successivo sugli impianti termici registrati nel catasto regionale CRITER, in base ai seguenti criteri e priorità:


a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali  in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità non risolti tramite la realizzazione  degli interventi prescritti

Art. 19 Modalità di esecuzione delle ispezioni

9. L’ispezione è finalizzata a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento, e l’avvenuta realizzazione degli interventi eventualmente prescritti a seguito di accertamento. Essa comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

Art. 20 Azioni conseguenti alla ispezione

2. Nel caso durante l’ispezione si rilevino difformità dell’impianto termico rispetto alla normativa vigente, l’ispettore specifica nel Rapporto di Ispezione gli interventi necessari all’adeguamento dell’impianto o, nel caso di situazioni di pericolo immediato, provvede alla sua disattivazione. Di  tali situazioni viene tempestivamente informato, per il tramite dell’Organismo di Accreditamento ed Ispezione, il Responsabile dell’impianto ed il Comune competente per l’assunzione dei  necessari provvedimenti. Qualora l’impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata  con le medesime modalità l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n.164 del 2000.

Art. 21 Accreditamento dei tecnici ispettori

3. I criteri verranno stabiliti dall’Organismo di Accreditamento ed Ispezione in riferimento a:

a) formazione tecnica e professionale nel campo della progettazione, realizzazione e controllo di impianti termici, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all’art. 4  comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare; l’equivalenza deve essere valutata in relazione alle competenze effettivamente necessarie al corretto svolgimento delle  attività ispettive;

Art. 22 Comunicazione sugli impianti riforniti

 2. In fase di prima attuazione, i distributori di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare alla Regione i suddetti dati entro 90 giorni dalla scadenza di cui all’art. 5 comma 5 lett. b).

Art. 24 Sanzioni

3. Le sanzioni previste dal comma 3 dall’articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:


a) l’assenza o la non corretta registrazione del libretto di impianto dopo i termini previsti all’art. 5 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto o dell’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell’installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;

 c) la mancata realizzazione nei tempi previsti degli interventi prescritti dall’Organismo di Accreditamento ed Ispezione sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione, ivi compresa la sostituzione o la revisione del generatore nei casi di cui al comma 3  dell’art. 20, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto o dell’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità.

7. L’Organismo di Accreditamento ed Ispezione, sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione provvede a segnalare al soggetto interessato le non conformità rilevate, prescrivendo gli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione: tale segnalazione costituisce verbale di ispezione riportante diffida amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.7bis della Legge Regionale n. 21/1984 e s.m.. Qualora non venga dato seguito alla diffida nei termini previsti, l’Organismo di Accreditamento ed Ispezione procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi e con gli effetti degli artt. 8, 9 e 10 della Legge Regionale n. 21/1984 e s.m.


8. Il verbale di accertamento della violazione riporta:

c) la generalità del responsabile di impianto cui è stata accertata la violazione nel corso dell’ispezione;

f) l’indicazione delle modalità con cui il responsabile di impianto può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell’articolo 18 della legge n. 689 del 1981;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione contestata o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni  dalla notificazione degli estremi della violazione, con indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento e di successiva comunicazione all’Organismo di Accreditamento; 

Art. 27 Entrata in vigore

4. Tenuto conto della necessità di conferire la necessaria efficienza al catasto regionale CRITER di cui all’art. 4 del presente regolamento, in fase di prima applicazione, e comunque non oltre il termine previsto all’art. 5 comma 5 lett. b), non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 24 comma 4.

 

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