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Ristrutturazioni ed efficienza energetica

01/08/26

Dal 3 agosto 2026 entrano ufficialmente in vigore i nuovi obblighi sull’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Introdotti dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 (di recepimento della direttiva europea RED III), i nuovi requisiti legano a doppio filo la presentazione dei titoli edilizi all’installazione di sistemi a energia pulita.

Il provvedimento, entrato in vigore il 4 febbraio, ha previsto un periodo transitorio di 180 giorni. A far fede ai fini dell’applicazione delle norme sarà la data di presentazione del titolo edilizio al Comune, indipendentemente dall’effettivo avvio del cantiere.

Quali interventi sono coinvolti?

La normativa distingue nettamente i semplici lavori di manutenzione o ammodernamento estetico dai cantieri che impattano sulle prestazioni energetiche del fabbricato. Lavori interni come il rifacimento di bagni, cucine o pavimentazioni rimangono esclusi.

Gli obblighi scattano per tre macro-categorie:

  1. Nuove costruzioni

  2. Ristrutturazioni importanti, divise in:

    • Primo livello: interventi che interessano oltre il 50% della superficie disperdente lorda (pareti, tetti, infissi) unitamente al rifacimento dell’impianto di climatizzazione invernale o estiva.

    • Secondo livello: interventi che coinvolgono oltre il 25% della superficie disperdente (es. isolamento a cappotto o rifacimento copertura), anche senza interventi sulla caldaia.

  3. Ristrutturazioni sostanziali dell’impianto termico: modifiche profonde al sistema di produzione e distribuzione del calore (distinte dalla mera sostituzione del generatore).

Le nuove quote di energia rinnovabile

Le percentuali di copertura dei consumi energetici previsti dal progetto variano in base all’entità dell’intervento e alla tipologia dell’immobile:

Tipologia di intervento Copertura Acqua Calda Sanitaria (ACS) Copertura Totale (ACS + Riscaldamento + Raffrescamento)
Nuova costruzione 60% 60%
Ristrutturazione 1° livello 40% 40%
Ristrutturazione 2° livello Esclusa 15% (solo riscaldamento/raffrescamento)
Ristrutturazione Impianto Termico Esclusa 15% (solo riscaldamento/raffrescamento)

Potenza elettrica minima da installare

Oltre alla copertura dei consumi termici, il decreto conferma l’obbligo di installare una quota di potenza elettrica da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) calcolata in base alla superficie in pianta dell’edificio:

  • Nuovi edifici: 0,05 kW per ogni m² di superficie in pianta.

  • Edifici esistenti: 0,025 kW per ogni m² di superficie in pianta.

  • Edifici pubblici: Aumento del 10% sui valori di calcolo.

L’installazione può avvenire sull’edificio o su pertinenze confinanti (entro tre volte la superficie dell’impronta a terra). Non sono ammessi impianti fotovoltaici a terra posizionati altrove per assolvere agli obblighi.

Viene inoltre limitato l’uso dell’effetto Joule (resistenze elettriche) alimentato da rinnovabili per la produzione di calore, salvo per gli immobili già in classe energetica B o superiore.

Regime di deroga e compensazioni

In presenza di vincoli architettonici, limiti tecnici strutturali o documentata mancanza di convenienza economica, il progettista potrà motivare la deroga all’interno della relazione energetica allegata al progetto edilizio.

Per i nuovi edifici e le ristrutturazioni di primo livello, tuttavia, la deroga richiede un requisito compensativo: il progetto dovrà garantire un valore di energia primaria non rinnovabile inferiore rispetto al limite previsto per l’edificio di riferimento.

Sito ed edifici già allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente sono esentati dal rispetto delle percentuali, a patto che la rete copra l’intero fabbisogno del servizio.

 




 
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