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Contratti luce e gas: sospese le modifiche unilaterali

Il Decreto Aiuti bis, convertito nella Legge n. 142 del 21 settembre 2022, definisce talune misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

🚫 💡 🔥 Per i contratti afferenti al mercato libero dell’energia elettrica e il gas in corso, il decreto prevede che fino al 30 aprile 2023 venga sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.
Sono considerati, altresì, inefficaci i preavvisi comunicati prima del 22 settembre 2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
 

📌 Per fare chiarezza: le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, che rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22, sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali. Mentre le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, i rinnovi delle condizioni economiche previsti dal contratto in corso di validità, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22, trattandosi, appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.

 

➡️ Per eventuali modifiche unilaterali sul prezzo di luce e gas che dovessero arrivare da parte del vostro fornitore datate 22 settembre 2022 e a seguire, potete contattare lo SPORTELLO PER IL CONSUMATORE di ARERA per chiedere assistenza. www.sportelloperilconsumatore.it - numero verde 800166654

 

📄 A fronte delle molteplici segnalazioni ricevute da associazioni e consumatori relative alle modifiche delle condizioni contrattuali delle forniture di energia da parte delle aziende del mercato libero, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) hanno chiarito le situazioni in cui tali modifiche SONO PRATICABILI (e quindi non rientrano in quanto previsto dal decreto) e NON SONO PRATICABILI (e quindi rientrano in quanto previsto dal decreto), alla luce del cd. decreto “Aiuti-bis” (dl 9 agosto 2022 n. 115), convertito in legge a settembre (Legge 21 settembre 2022 n. 142).

Di seguito un estratto dei chiarimenti forniti dalle due Autorità relativamente all’applicabilità di quanto previsto dal decreto aiuti-bis. ( Clicca qui per il comunicato completo )

MODIFICHE UNILATERALI: L’art. 13 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato da ARERA, disciplina i termini e le modalità di preavviso per le “variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali” e per le “evoluzioni automatiche delle condizioni economiche”. Pertanto “durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore può decidere di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali”. Trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse RIENTRANO pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22.

Mentre le EVOLUZIONI AUTOMATICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NON RIENTRANO nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22, trattandosi, appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.

 

 




 
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