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Superbonus 110%: gli interventi trainanti

19/05/20

L’art 119 del Decreto Rilancio, arrivato in Gazzetta Ufficiale (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34) contiene anche la misura che eleva al 110% la percentuale della detrazione per i lavori agevolati per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 questi interventi godranno del superbonus del 110%, bonus che potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

Per ottenere il superbonus 110% è necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici:

(in grigio le modifiche approvate)


a) Cappotto termico in condominio e in case singole
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano, per oltre il 25% della superficie disperdente lorda, l’involucro dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalemente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi all’esterno.

 La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).
 
b) Caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. La detrazione è riconosciuta inoltre per l’allaccio al teleriscaldamento nei comuni montani non interessati alle procedure europee di infrazione aperte dalla Commissione Ue nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle direttive sulla qualità dell’aria (il riferimento è al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto e di Pm10).

 
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero
  • a 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari 

ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
 
c) Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole
Interventi sugli edifici unifamiliari o alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e anche con altri a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione (le stesse menzionate sopra), beneficia del Superbonus anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del ministro dell’Ambiente 7 novembre 2017, n. 186. 

Esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione citate, rientra nel bonus al 110% l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Potranno usufruire del superbonus 110%, a condizione che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico anche:

- gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
 
-sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni compresi gli incentivi per lo scambio sul posto.

- le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento. 

Gli interventi dovranno rispettare i requisiti minimi previsti per gli edifici dal DM 26 giugno 2015 e i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).
 
I lavori devono anche assicurare il miglioramento energetico dell’edificio, salto di due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato dal professionista nella forma della dichiarazione asseverata.

Se rispettano tali condizioni possono essere agevolati con la detrazione al 110% anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria della preesistenza.

Il superbonus del 110% si applica agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

- tra i soggetti ammessi al beneficio sono state ricomprese anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi.

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il superbonus 110% per l’efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ed è esteso anche alle seconde case.

- sono esclusi dalla detrazione potenziata gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

Per ottenere la detrazione fiscale o per poter optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente deve acquisire:


- il ‘visto di conformità’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il ‘visto di conformità’ è rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all’opzione scelta andranno comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente;


- per gli interventi di riqualificazione energetica, la ‘asseverazione’ del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all’Enea secondo modalità che saranno definite successivamente;




 
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