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Riqualificazione energetica

AGGIORNAMENTO: Dal 11/03/2019 è online il SITO WEB per gli interventi di Riqualificazione energetica (ex legge296/2006) con fine lavori nel 2019, che possono beneficiare dell’ECOBONUS  (clicca per leggere l’articolo)

Con la legge di bilancio 2019  è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico.
L’agevolazione consiste in una detrazione del 65% dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici.

Gli interventi che beneficiano della detrazione sono:
- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

- Interventi per il miglioramento termico dell’edificio ( coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi), fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

- Installazione di pannelli solari (per la produzione di acqua calda), fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

- Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.


L’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera :

- Di Schermature solari indicate nell’allegato M del DLgs n 311/2006, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

- di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;

- di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.

- La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.

- In questo caso la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva, e si applica su un importo complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.

- SITO AGENZIA DELLE ENTRATE
- SITO ENEA

 




 
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