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I Limiti delle temperature minime estive e di quelle massime invernali per gli ambienti interni negli edifici

29/08/19

Dal 2013 è in vigore un provvedimento che regola l’utilizzo degli “impianti termici”, cioè dei condizionatori e degli impianti di riscaldamento e che fissa i limiti delle temperature minime estive e di quelle massime invernali che devono essere mantenute negli ambienti interni degli edifici.

E’ il  Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - dal titolo “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”

Il DPR 74/2013 stabilisce che nel periodo estivo, se un impianto di climatizzazione è in funzione, la media delle temperature dell’aria - misurate nei singoli ambienti raffrescati - non dev’essere inferiore ai 26°C (con -2°C di tolleranza) per tutte le tipologie di edifici. . Viene fatta eccezione solo per gli immobili adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. In questo caso, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti della temperatura dell’aria, nel caso in cui le esigenze produttive richiedono temperature più basse del valore limite. E nel caso in cui il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti sia ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.


Per quanto riguarda le temperature da tenere nel periodo invernale, quando l’impianto di riscaldamento è in funzione, la media ponderata delle temperature dell’aria non deve superare i 20°C (con +2° di tolleranza) - i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

 Inoltre sono previste limitazioni ai periodi di accensione/spegnimento degli impianti di riscaldamento invernale che nella nostra zona (zona climatica E) prevede 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.

Al di fuori dei periodi indicati, gli impianti termici possono essere accesi solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino il funzionamento, con apposita ordinanza dell’amministrazione comunale. Analogamente, l’amministrazione comunale può disporre riduzioni della temperatura massima consentita, sia nei centri abitati che nei singoli immobili. Sono previste deroghe per ospedali, scuole materne, piscine ed altri edifici particolari.

Il decreto prevede che “l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica” siano ”affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo”. E sono previste anche sanzioni: i proprietari e gli amministratori di condominio che non rispettano le norme in materia di climatizzazione e riscaldamento sono passibili di una multa compresa tra i 500 e i 3.000 euro. Mentre gli operatori incaricati del controllo degli impianti che non ottemperano al regolamento, sono passibili di multe tra i 1.000 e i 6.000 euro. 




 
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