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SUPERBONUS 110% - Documenti

La guida “Superbonus 110%”, pubblicata dall’Agenzia delle entrate, aggiornata a settembre 2021 con tutte le novità a seguito, tra l’altro, delle novità introdotte dal decreto “Semplificazioni”.

Più semplice la documentazione da presentare, più chiaro quando vengono revocati i benefici, più chances per chi elimina le barriere architettoniche e per il Terzo settore

COME OTTENERE IL BENEFICIO. Il decreto legge n. 77/2021, dopo la conversione in legge, ha semplificato la documentazione da presentare per fruire del Superbonus. Il decreto “Semplicazioni” stabilisce, infatti, che gli interventi per beneficiare del 110%, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti (con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione), costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967. Non è più necessaria, pertanto, l’attestazione dello stato legittimo.

COME NON PERDERE L’AGEVOLAZIONE. La decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 avviene, esclusivamente, in caso di:

1. mancata presentazione della CILA

2. interventi realizzati in difformità della CILA

3. assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere

4. non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.

Resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

La guida precisa, inoltre, che le violazioni meramente formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, non comportano la decadenza dell’agevolazione fiscale, limitatamente alla irregolarità o omissione riscontrata.

Nel caso in cui, nell’ambito dei controlli, le autorità competenti riscontrino violazioni rilevanti, il beneficio decade, ma limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

 

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