Facciamo chiarezza sulle nuove misure che prevedono il recupero degli oneri generali non incassati dai distributori.
Facciamo chiarezza sulle nuove misure che prevedono il recupero degli oneri generali non incassati dai distributori.
Gli oneri generali di sistema sono previsti dal legislatore al fine di finanziare specifici obiettivi di interesse generale afferenti al sistema elettrico, quali ad esempio il sostegno allo sviluppo delle fonti di rinnovabili, bonus sociale, ecc...la riscossione degli oneri avviene oggi secondo la filiera che si è creata a fronte della liberalizzazione del mercato:
i venditori(società con le quali stipuliamo un contratto) fatturano e riscuotono dai propri clientigli oneri generali, con le altre voci che compongono la bolletta;
i venditori, a loro volta, pagano gli oneri generali ai distributori(responsabili del trasporto dell’energia nelle nostre abitazioni) nelle fatture del servizio di trasporto;
i distributori, quindi, versano gli oneri in appositi conti presso la Cassa per i Servizi Energetico Ambientali (CSEA), la quale li destina ai diversi usi definiti dalla legge. Per quanto riguarda gli oneri relativi alle fonti rinnovabili, molte imprese distributrici versano gli oneri direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il pagamento degli incentivi a quei produttori che ne hanno diritto.
Quando un cliente non paga la bolletta elettrica quindi, non genera solo un buco nelle finanze del suo venditore, ma provoca un danno anche al distributore che ha già anticipato di tasca sua gli oneri di sistema alla CSEA e al GSE, oneri che spettano, però, al cliente.
Con la Deliberazione n. 50/2018 recante "disposizioni relative al riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema", l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha recepito l’orientamento emerso in una serie di pronunce della giurisprudenza amministrativa le quali hanno affermato che l’obbligo di versare gli oneri generali di sistema graverebbe esclusivamente sui clienti finali. Tali sentenze hanno di fatto annullato le precedenti disposizioni dell’Autorità in materia che imponevano ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici anche a copertura degli oneri generali di sistema ponendo il rischio di mancato incasso degli oneri generali di sistema in capo ai venditori e ai distributori stessi.
La delibera mette dunque in piedi un meccanismo per restituire ai distributori una quota degli oneri che hanno già versato, ma che non potranno mai più incassare dai venditori diventati insolventiperché in sofferenza economica (magari dovuta a vari motivi, tra cui la morosità dei loro clienti finali).
L’Autorità individua quali sono i crediti irrecuperabilie prevede che tutti i clienti finali, a prescindere dal livello di tensione che caratterizza i loro contratti(bassa tensione, media tensione, alta e altissima tensione),debbano contribuire. Le prime valutazioni indicano, con specifico riferimento al meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel, un potenziale impatto sul cliente domestico tipo di circa 2 € all’anno, pari a una trentina di centesimi per bolletta bimestrale.
Si ritiene precisare che il meccanismo si applicherà unicamente al mancato incasso degli oneri generali, lasciando al rischio di impresa la gestione del mancato incasso, ossia della morosità, delle tariffe di rete o di altre voci della fornitura, la delibera emanata, infatti, mira a sanare solo i crediti inesigibili dei distributori e non anche quelli direttamente generati dalla morosità dei clienti finali.
Contrariamente a quanto riportato da diversi organi di stampa, non rientrerebbero in questo scenario quei consumatori che cambiano continuamente venditore, lasciando bollette non pagate alle spalle. In questi casi, infatti, il debito pregresso, grazie a un meccanismo chiamato Cmor (corrispettivo di morosità) passerebbe nella bolletta del nuovo venditore, che è tenuto a richiederlo per poi passare l’importo al vecchio venditore a cui spetta.
E’ da ricordare inoltre che la misura individuata propone un aumento contingente e non strutturale (non verrà modificata l’attuale struttura dei prezzi), a differenza del “canone Rai”, che è una voce a parte, questo risarcimento non sarà leggibile nelle bollette con una voce separata. Precisiamo che nell’anno 2018 non ci sarà alcun aumento in quanto la misura verrà adottata nel 2019.
21/09/23 Compilando questo AUTOTEST si potrà scoprire che tipo di consumatore si è e le risposte, in forma anonima, ci consentiranno di ampliare il monitoraggio del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del Comune di Cesena. Vai al questionario